Il 31/12/2019 con il Decreto Legge cosiddetto “Milleproroghe 2020” (DL 162/2019 -GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" è stata introdotta un'importante modifica al D.P.R. 462/01, Decreto convertito poi in Legge in data 28/02/2020 (Legge 28 Febbraio 2020 n. 8 - in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
In particolare, l’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del DL162/2019 inserisce, dopo l’articolo 7 del citato D.P.R. 462/01, l’art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe), portando importanti novità nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici effettuate dagli Organismi Abilitati:
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».